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09/01/2023 17:45

Il TFN revoca il tesseramento, la Divisione esegue. Il giudice: "La L84 non ha colpe per Siqueira"

Lucas Defreitas Siqueira era in posizione irregolare di tesseramento, non avrebbe potuto giocare nella partita di Coppa della Divisione che la L84 ha vinto a spese del Petrarca Padova nei quarti di finale, ma per il giudice sportivo della Divisione Calcio a 5 la colpa di tutto è… dell’Aosta. Che avrebbe commesso l’irregolarità nel procedere al tesseramento con lo status di formato del giocatore poi ceduto alla società torinese la quale, secondo l’organo giudicante di piazzale Flaminio, “non risulta aver commesso alcuna violazione di norme in materia di tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas, essendo stata prosciolta dalla Corte Federale d’Appello da qualsiasi imputazione disciplinare”.


Si arricchisce di un ulteriore capitolo la saga del giocatore attualmente in forza alla L84, riguardo dal quale il 29 dicembre scorso la Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale aveva dichiarato la irregolarità del tesseramento mandando i relativi atti all’Ufficio Tesseramento della FIGC per gli adempimenti di circostanza, che portavano all’immediata richiesta - arrivata il giorno dopo alla Divisione Calcio a 5 - di disporre la revoca del tesseramento del giocatore, richiesta alla quale la Divisione dava subito seguito. E qui entriamo nei meandri di una vicenda destinata a far discutere e anche parecchio.


Il giudice sportivo ha praticamente detto che l’efficacia del provvedimento avrebbe avuto effetto dal quinto giorno successivo alla data della comunicazione alla società e che in pratica l’accertata irregolarità del tesseramento e il conseguente annullamento “non ha comportato una nullità con effetti retroattivi del relativo tesseramento”, di fatto sorvolando sulla partecipazione del giocatore in accertata posizione irregolare a tutti gli impegni nelle competizioni ufficiali sostenuti in precedenza dalla società di appartenenza. 


Ma non solo. C’è un passaggio del comunicato n.454 che lascia davvero allibiti. 


“Considerato, altresì, che in tema di applicazione della sanzione della perdita della gara disposta dal primo comma dell’art. 10 del C.G.S. la più recente giurisprudenza sportiva ha precisato che “la sanzione della perdita della gara è l’effetto di una fattispecie complessa, che consta, oltre agli elementi comuni della responsabilità disciplinare (cfr. artt. 5 e 6 C.G.S.), anche dell’esplicito elemento dell’attribuzione di responsabilità ad uno dei contendenti dei fatti o delle situazioni collegate che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara”. (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport - Prima Sezione Decisione n. 37 Anno 2022)”.


Ossia che per produrre la sanzione della perdita della gara debbano essersi verificate situazioni tali da aver influito sulla sua regolarità! Per cui un giocatore al quale è stato revocato il tesseramento, di fatto in posizione irregolare, non ha influito sull’esito del confronto per il quale è stato presentato reclamo?


Anche perchè, il Petrarca, nella sua richiesta, ha sostenuto come il giocatore, “sebbene risultante come formato all’interno del registro informati, di fatto non avrebbe dovuto essere considerato tale in quanto in posizione irregolare di tesseramento”, condizione per la quale “sia la L84 che calciatore sono già stati riconosciuti responsabili e condannati dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare con provvedimento confermato anche dalla Corte Federale d’Appello”. Per cui a questo punto è lecito porsi la domanda su qual è lo status del giocatore.


Questa è l’esposizione dei fatti ricavata dall’interpretazione del dispositivo che ha rigettato il ricorso del Petrarca confermando l’8-3 del campo e la conseguente qualificazione della L84 alla Final Four della Coppa della Divisione. Ai lettori la libertà di farsi ciascuno una personale valutazione di quanto accaduto. Ma di sicuro, come detto in precedenza, di questa vicenda se ne discuterà ancora per parecchio.