breaking news

14/05/2021 16:14

"Comportamento in linea con le disposizioni di legge": così la C.S.A. ha dato ragione al Petrarca

“La società Petrarca Calcio a Cinque ha, pertanto, agito in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, nel pieno rispetto delle norme e dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti, governative e territoriali, che in questo periodo emergenziale, impongono prescrizioni, comportamenti e divieti che, in alcuni casi, come quello per cui è causa, rendono impossibile una condotta diversa e pertanto l’esecuzione di una prestazione, configurandosi quindi il riconoscimento e la sussistenza della causa di forza maggiore, ex art. 55 NOIF”.


Una vittoria, dunque, su tutta la linea quella che Paolo Morlino ha ittebnuto davanti aie giudici della Terza Sezione della Corte Sportiva d’Appello, che come tutti sanno, lunedì scorso ha ribaltato la decisione del giudice sportivo della Divisione Calcio a 5 che aveva punito il Syn-Bios con la sconfitta a tavolino e l’esclusione dai playoff scudetto, per non essersi presentato in campo a Bassano del Grappa, per disputare il primo incontro dei quarti di finale con la Feldi Eboli.


I giudici di via Campania non solo hanno sottolineato il comportamento “corretto e in linea con le disposizioni emergenziali dettate per il contenimento della pandemia”, ma nell’annullare la decisione di primo grado hanno affermato quello che era un concetto assolutamente indiscutibile, che andava in totale contrapposizione con le motivazioni addotte nel comunicato numero 1242 che Calcio a 5 Anteprima aveva apertamente contestato sin dal momento della sua pubblicazione. Ossia, che il divieto di presentare richieste di rinvio anche in presenza di disposizioni delle ATS di zona, era chiaramente una disposizione - si legge testualmente - “…che non può derogare ad atti normativi gerarchicamente superiori, quali le norme statali e territoriali e le NOIF”. 


E di conseguenza “…Ne consegue che gli atti amministrativi, statali e territoriali, integrano il c.d. factum principis in quanto hanno prevalenza rispetto alla disciplina federale”. Esattamente come Calcio a 5 Anteprima aveva rimarcato nel commentare i fatti.


Anzi, aggiungono i giudici, “…Preme anche evidenziare come la stessa Divisione Calcio a Cinque abbia disatteso quanto disposto dal C.U. n. 1242 del 29.04.2021, nel momento in cui, con il C.U. n. 1314 del 07.05.2021, ha disposto il rinvio della gara Aniene-Mantova”.


Insomma, una vittoria - ribadiamo - su tutta la linea: era giusto che andasse così!


LEGGI QUI LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO