24/12/2025 18:05
Il giudice sportivo della Divisione Calcio a 5 ha omologato il risultato della partita giocata lo scorso 29 novembre che aveva visto la Sandro Abate battere l’Active Network grazie a una rete segnata da Dimas praticamente sul suono della sirena. Sull’azione del gol apparve lapalissiano il problema tecnico causato dal cronometro del Palasport di Orte, che quando mancavano 8/10 di secondo alla fine si bloccò per un paio di secondi, nel mentre gli irpini (ovviamente senza colpe nel merito) realizzavano la rete del 3-2 finale. La decisione del giudice sportivo ce l’immaginavamo così, siamo sinceri (e più avanti conforteremo il lettore di una circostanza che ci porta a dire perchè lo credevamo), ma c’è un passaggio che più di ogni altro elemento lascia sbigottiti leggendo le motivazioni addotte e lo riportiamo testualmente.
“Dall’esame del referto di gara e del relativo supplemento di referto inviato dall’arbitro, fonti privilegiate di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente non ha trovato alcun riscontro, anzi da una attenta lettura degli atti di gara è possibile escludere la presenza di errori e/o incertezze in merito alla convalida della rete avvenuta a ridosso dello scadere del secondo periodo di gioco”.
Un passaggio sconcertante per due motivi. Il primo è che nell’era in cui il supporto tecnologico è diventato determinante nell’assunzione delle decisioni nel pieno del gioco e la Divisione Calcio a 5 si è giustamente dichiarata pionieristica nell’attuazione del Video Support, tanto che l’esempio è stato glorificato da più fonti istituzionali e l’apparato di rilevazione utilizzato anche nelle competizioni internazionali, non si può ancora pensare che il referto di gara possa essere considerato una ‘fonte privilegiata di prova’… ma non solo. E’ ancor più incredibile che si possa dar credito, davanti alle immagini inconfutabili dell’arresto del cronometro proprio negli attimi precedenti alla realizzazione del gol della vittoria della Sandro Abate (GUARDA QUI IL FILMATO), riportare su una decisione disciplinare che quanto contestato, e oggetto diretto del ricorso stesso del club viterbese, non può trovare riscontro a livello regolamentare. Leggiamo ancora testualmente.
“Quanto al filmato prodotto dalla ricorrente a sostegno della propria tesi si evidenzia che lo stesso, ai sensi degli art.58 del C.G.S. e ss., costituisce un mezzo di prova non utilizzabile dal Giudice sportivo. La sua allegazione, quindi, non può in alcun modo influire sulla decisione finale”.
Non è la prima volta che ci imbattiamo in decisioni che non possono che suscitare un certo imbarazzo. E non è la prima volta che torniamo a pensare all’episodio della gara tra Ternana e Atlante Grosseto, campionato di Serie B 2021/2022, quando un gol segnato da Sachet nel primo tempo non venne convalidato perchè la palla era uscita da un foro presente nella rete, del quale gli stessi direttori di gara non si erano accorti al momento dell’ispezione delle porte! Quel gol (GUARDA QUI IL FILMATO) non venne convalidato dopo che il gioco era stato sospeso per diversi minuti per consentire agli arbitri di consultarsi con il cronometrista: di quell’interruzione - avvenuta, ricordiamo, nel corso del primo o tempo - non venne riferito minimamente nel referto di gara. Ma non solo: nel secondo tempo, un gol dell’Atlante Grosseto venne convalidato con la palla che usciva dalla rete, esattamente come accaduto nella prima frazione a parti invertite (GUARDA QUI IL FILMATO).
La domanda che poniamo è eloquente e chiara: ma è possibile che quando il Terzo Millennio si appresta ad esaurire un quattro di secolo, nel mondo di un pallone infarcito dalle tecnologie che spulciano fuorigioco di un’unghia, un errore tanto clamoroso possa scivolare nel dimenticatoio disciplinare? Non è arrivato il momento di cambiare certe regole del gioco che veramente corrono il rischio di far perdere la pazienza a chi, nel futsal, che ricordiamo è una disciplina dilettantistica, investe centinaia di migliaia di euro ogni anno, vedendosi alla fine trattare in questa maniera pur avendo sacrosantemente ragione? Non lamentiamoci se poi, alla luce di sentenze come questa, i vertici dell’Active Network possano prendere decisioni clamorose, perchè detto in tutta franchezza, il comunicato di oggi dimostra che ci sono circostanze in cui chi deve essere tutelato al cospetto di prove oggettive, finisce per subire un’ingiustizia che è a dir poco clamorosa.
La Ternana all’epoca, oggi l’Active Network. Domani a chi toccherà?