Caso Ghislandi, il giudice sportivo dà ragione agli arbitri: vale il referto, in Italia è così

Il Bernalda ha visto respinto il ricorso che aveva presentato al giudice sportivo per ottenere la ripetizione della partita con il Regalbuto, giocata il 13 febbraio scorso e pareggiata sul campo per 3-3, in quanto l’avvocato Renato Giuffrida, responsabile del primo organo di giustizia sportiva della Divisione Calcio a 5 ha ritenuto plausibile la decisione dei direttori di gara di non concedere a Marvin Ghislandi la possibilità di giocare con il tipo di occhiali che il calciatore di nazionalità belga utilizza abitualmente per prendere parte al gioco.


Come si ricorderà, gli arbitri del match disputato al PalaCampagna impedirono a Ghislandi di scendere in campo con gli occhiali e da lì nacque la disputa con il club che fa capo a Franco Grieco e Sunny Rasulo, che contestarono la decisione dei direttori di gara come fosse quasi una discriminazione nei confronti del ragazzo. Che, vale la pena ricordarlo, con il medesimo tipo di occhiali aveva giocato partite del massimo campionato del Belgio fino alla sua interruzione, partite di Champions con la maglia dello Charleroi e addirittura partite delle qualificazioni agli Europei olandesi del prossimo anno (non ultima quella contro l’Italia della scorsa settimana a Prato), autorizzato a giocare in manifestazioni di carattere internazionale. E per finire, Ghislandi era già sceso in campo contro il Polistena, senza che gli venissero mossi appunti per la conformazione degli occhiali indossati.


Il dubbio sollevato dal Bernalda riguardava appunto la liceità dell’impiego di questi occhiali, acquistati in Belgio e, come dimostrato dal club in sede di discussione del ricorso, confacenti per l’uso in ambito sportivo. Tant’è che la Federcalcio belga e la stessa UEFA hanno consentito a Ghislandi di giocare regolarmente gare anche di carattere internazionale. E se il massimo organismo europeo ha dato il proprio benestare, perché in quella partita, il 13 febbraio scorso, è bastata una semplice valutazione degli arbitri per far scattare la “norma giuridica”, ossia che - come recita lo stesso giudice sportivo - "...il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova e che i provvedimenti adottati dal direttore di gara rientrano fra gli atti devoluti alla sua esclusiva discrezionalità così come previsto dall’art.65, lett. d del C.G.S.". Nella sostanza, l’unica fonte attendibile in sede di giudizio sportivo è il referto arbitrale: quanto basta per sconfessare addirittura Nyon?


Se il Bernalda deciderà di andare avanti in questa “battaglia” di diritto, secondo il nostro punto di vista, ne ha pienamente ragione. Intanto, però, il giudice sportivo della Divisione Calcio a 5 ha dato ragione agli arbitri, disponendo il mancato accoglimento del ricorso e la conferma del 3-3 maturato sul campo. Il disposto è possibile leggerlo sul comunicato numero 897, CLICCANDO QUI .